firenzecittàciclabile.org

chi siamo




statuto

art. 1 - denominazione e sede

È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CITTÀ CICLABILE". La sede dell'Associazione, nell'ambito del Comune di Firenze, è determinata dal Consiglio Direttivo.

art. 2 - scopi e finalità

L'Associazione si propone come obiettivo:

  • di diffondere l'uso quotidiano della bicicletta come mezzo non inquinante;
  • di essere strumento di ricerca e approfondimento per proporre alla collettività e alle pubbliche istituzioni, con studi, esperienze, progetti, iniziative promozionali e culturali interventi volti a rendere ciclabile la nostra città; favorire la pedonalità; fornire un'alternativa ai mezzi di trasporto motorizzati;
  • di organizzare incontri, seminari, convegni e manifestazioni al fine di promuovere e valorizzare l'uso della bicicletta come mezzo di locomozione, nell'interesse non solo dei ciclisti, ma anche della salute dei cittadini, promuovendo la realizzazione di percorsi protetti per pedoni, ciclisti e portatori di handicap, garantendo sicurezza e rispetto reciproco, al fine di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico dell'area metropolitana;
  • di fornire ogni tipo di assistenza e consulenza ai ciclisti ed ai pedoni sui problemi che si trovano quotidianamente ad affrontare;
  • di pubblicare notiziari, indagini, ricerche, studi saggistici e manualistici.

Per il raggiungimento di dette finalità L'Associazione potrà collaborare con qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, con organizzazioni, movimenti o Associazioni con i quali ritenga di avere collegamenti, nonché con soggetti privati.

Le attività dell'Associazione non hanno scopo di lucro.

L'Associazione potrà federarsi con altre organizzazioni similari che abbiano gli stessi obiettivi.

art. 3 - soci

L'Associazione è costituita da:

  • soci fondatori;
  • soci ordinari;
  • soci sostenitori;
  • soci onorari;
  • soci junior.

Sono Soci fondatori i membri del Comitato Città Ciclabile che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci ordinari le persone fisiche che condividono gli scopi dell'Associazione e, su loro domanda, vengono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo. I Soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci sostenitori coloro che condividono gli scopi dell'Associazione e la sostengono finanziariamente corrispondendo una quota pari ad almeno cinque volte quella ordinaria. L'ammissione di una persona giuridica a socio sostenitore è subordinata alla approvazione del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Onorari le persone fisiche che per particolari meriti vengono proposti ed accettati a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci junior i soci di età inferiore ai 15 anni, i quali sono tenuti al pagamento di una quota ridotta rispetto alla quota ordinaria.

I Soci sono tenuti alla osservanza dello statuto e delle decisioni degli organi dell'Associazione. La qualifica di Socio si perde per decesso, rinuncia, esclusione o morosità.

L'immediata esclusione del Socio può essere deliberata a maggioranza dei presenti dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per gravi inadempienze agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione, per attività in contrasto con i fini sociali.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci non in regola con la quota sociale per l'anno solare in corso perdono qualsiasi diritto di elettorato attivo e passivo in seno all'Associazione. I Soci non in regola con la quota sociale per più di un anno perdono la qualifica di socio.

Solo i Soci maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

art. 4 - mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

  • dalle quote dei Soci;
  • da donazioni, contributi e atti di liberalità di persone fisiche e giuridiche sia di diritto pubblico che privato;
  • compensi per attività di ricerca, studio e consulenza;
  • da attività di organizzazione di corsi, seminari, convegni e manifestazioni.

Allo scopo di meglio conseguire le finalità di cui all'art. 2, l'Associazione potrà anche stipulare contratti di sponsorizzazione, collocazione di spazi espositivi, incamerare proventi per la vendita di pubblicazioni ed oggettistica finalizzata a promuovere l'uso della bicicletta.

art. 5 - organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Presidente Onorario;
  • i Consiglieri Onorari.
art. 6 - assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ed è composta dai Soci fondatori, ordinari, sostenitori, onorari e junior.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e del programma dei lavori proposti dal Consiglio Direttivo e per verificarne l'attuazione.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti. Per la prima volta l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti viene effettuata dai soci fondatori, costituitisi in Assemblea senza alcuna limitazione in ordine alla sussistenza, o meno, in capo agli eletti, della qualità di socio.

Può essere convocata in via straordinaria su iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci ed è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno da spedirsi almeno 15 giorni prima del giorno stabilito per la convocazione e da apporsi nella sede sociale.

Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio maggiorenne con delega scritta.

Ogni Socio può rappresentare con delega scritta fino ad un massimo di tre soci.

art. 7 - consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo viene deciso a maggioranza dall'Assemblea prima dell'elezione dei membri del Consiglio Direttivo. I consiglieri eletti durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere ed è presieduto dal Presidente stesso o dal Vice Presidente, in caso di sua assenza. Per la prima volta il conferimento degli incarichi nell'ambito del Consiglio Direttivo viene deciso dai Soci fondatori, riunitisi in Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in presenza di più della metà dei sui membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed al suo funzionamento, predispone il bilancio preventivo e consuntivo, approva il regolamento interno e le modalità di iscrizione dei Soci, le quote annue di iscrizione, stabilisce le modalità di utilizzo delle attrezzature e di partecipazione alle iniziative dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo organizza l'attività dell'Associazione; ha il compito di determinare il programma di lavoro dei singoli settori di attività secondo gli indirizzi fissati dall'Assemblea dei Soci, approva i progetti di ricerca proposti, promuove e coordina la formazione di gruppi di lavoro sui singoli temi tra Soci e consulenti esterni; delibera sull'ammissione delle persone giuridiche a Socio sostenitore e sull'accettazione di contributi ed atti di liberalità; delibera l'eventuale costituzione di comitati o commissioni per particolari problemi inerenti l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve nominare i rappresentanti della Associazione in organismi, enti pubblici e privati ogni volta che tale intervento sia richiesto o ritenuto utile. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al trimestre. In caso che venga a mancare uno dei membri del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, il Consiglio Direttivo deve coprire la carica vacante cooptando, entro sei mesi, un socio che accetti l'incarico. Il Consiglio Direttivo decade solo nell'ipotesi in cui venga meno, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo ha il potere di individuare, nell'ambito del Comune di Firenze, la sede dell'Associazione.

Il Consigliere Onorario è nominato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Può presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza tuttavia diritto di voto. Collabora, su richiesta del Consiglio Direttivo, e nell'interesse dell'Associazione, in qualsiasi ambito organizzativo. I Consiglieri Onorari potranno essere più di uno, ma non potranno mai superare in numero, la metà dei membri del Consiglio Direttivo meno uno. In ogni azione e comportamento, il Consigliere Onorario dovrà tener conto degli interessi primari dell'Associazione con riferimento allo Statuto.

art. 8 - il presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ad Enti pubblici e privati, a terzi in genere ed in giudizio.

È investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti, nonché di delegare, previa delibera del Consiglio Direttivo, specifiche funzioni ad altri membri del Consiglio Direttivo o ad altri Soci.

Il presidente convoca l'Assemblea dei Soci.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Il Presidente in caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo con riserva di ratifica da parte del Consiglio stesso.

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Può presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza tuttavia diritto di voto. Concorda con il Presidente interventi esterni di rappresentanza dell'Associazione. Agisce, ed assume impegni, su mandato del Consiglio Direttivo. La carica di Presidente Onorario decade per decisione personale o su richiesta del Consiglio Direttivo. In ogni azione e comportamento, il Presidente Onorario dovrà tener conto degli interessi primari dell'Associazione con riferimento allo Statuto.

art. 9 - il vice presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e svolge le funzioni del Presidente in sua assenza o in caso di impedimento di quest'ultimo.

art. 10 - il segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Assiste il Presidente ed il Consiglio nello svolgimento delle rispettive funzioni, cura l'esecuzione delle delibere consiliari e provvede alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

art. 11 - il tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo amministra i beni dell'Associazione ed è responsabile della corretta tenuta dei conti dell'Associazione.

art. 12 - il collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dall'Assemblea e rimane in carica tre anni, i membri del Collegio non possono ricoprire altre cariche all'interno del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina al suo interno un proprio Presidente. Il Collegio dei Revisori espleta il controllo dei conti dell'Associazione e presenta all'Assemblea relazione sui conti e sulla gestione dell'Associazione; può inoltre, sia collegialmente che individualmente, presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza tuttavia diritto di voto. Per la prima volta la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente è effettuata dai Soci Fondatori, riunitisi in Assemblea.

art. 13 - svolgimento delle attività

Le attività di studio e ricerca saranno svolte, al fine di garantire l'autonomia della ricerca ed il raggiungimento di obiettivi concreti di applicazione nel campo, da gruppi di lavoro all'uopo costituiti dal Consiglio Direttivo tra i Soci dell'Associazione e tra professionisti e consulenti esterni all'Associazione.

art. 14 - modifiche allo statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci con decisione motivata a maggioranza dei due terzi dei soci maggiorenni presenti all'Assemblea. L'Assemblea può votare modifiche al presente Statuto solo se dette modifiche sono state chiaramente indicate nell'Ordine Del Giorno dell'Assemblea inviato ai soci unitamente alla convocazione dell'Assemblea stessa.

art. 15 - scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea a maggioranza di due terzi dei soci maggiorenni presenti e solo nel caso che lo scioglimento dell'Associazione sia stato indicato nell'Ordine Del Giorno dell'Assemblea inviato ai soci. In caso di scioglimento, il patrimonio e la liquidità residua sarà devoluta ad associazioni, fondazioni od enti aventi scopi affini che saranno designati dal Consiglio Direttivo.


Qui troverete lo Statuto dell'ACC in formato stampabile.

N. B. In grassetto sono evidenziate le modifiche allo Statuto presentate all'Assemblea dei Soci di sabato, 1 Aprile 2006, e da essa approvate.


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ultimo aggiornamento Saturday, February 17, 2007