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statuto
art. 1 - denominazione e sede
È costituita l'Associazione denominata
"ASSOCIAZIONE CITTÀ CICLABILE". La sede
dell'Associazione, nell'ambito del Comune di
Firenze, è determinata dal Consiglio
Direttivo.
art. 2 - scopi e finalità
L'Associazione si propone come obiettivo:
- di diffondere l'uso quotidiano
della bicicletta come mezzo non inquinante;
- di essere strumento di ricerca e
approfondimento per proporre alla
collettività e alle pubbliche istituzioni,
con studi, esperienze, progetti, iniziative
promozionali e culturali interventi volti a rendere
ciclabile la nostra città; favorire la
pedonalità; fornire un'alternativa ai mezzi
di trasporto motorizzati;
- di organizzare incontri,
seminari, convegni e manifestazioni al fine di
promuovere e valorizzare l'uso della bicicletta
come mezzo di locomozione, nell'interesse non solo
dei ciclisti, ma anche della salute dei cittadini,
promuovendo la realizzazione di percorsi protetti
per pedoni, ciclisti e portatori di handicap,
garantendo sicurezza e rispetto reciproco, al fine
di contribuire alla riduzione dell'inquinamento
atmosferico ed acustico dell'area metropolitana;
- di fornire ogni tipo di
assistenza e consulenza ai ciclisti ed ai pedoni
sui problemi che si trovano quotidianamente ad
affrontare;
- di pubblicare notiziari,
indagini, ricerche, studi saggistici e
manualistici.
Per il raggiungimento di dette finalità
L'Associazione potrà collaborare con
qualsiasi Ente pubblico o privato, locale,
nazionale o internazionale, con organizzazioni,
movimenti o Associazioni con i quali ritenga di
avere collegamenti, nonché con soggetti
privati.
Le attività dell'Associazione non hanno
scopo di lucro.
L'Associazione potrà federarsi con altre
organizzazioni similari che abbiano gli stessi
obiettivi.
art. 3 - soci
L'Associazione è costituita da:
- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci onorari;
- soci junior.
Sono Soci fondatori i membri del Comitato
Città Ciclabile che hanno sottoscritto
l'atto costitutivo dell'Associazione.
Sono Soci ordinari le persone fisiche che
condividono gli scopi dell'Associazione e, su loro
domanda, vengono ammessi con delibera del Consiglio
Direttivo. I Soci ordinari sono tenuti al pagamento
di una quota associativa stabilita annualmente dal
Consiglio Direttivo.
Sono Soci sostenitori coloro che condividono gli
scopi dell'Associazione e la sostengono
finanziariamente corrispondendo una quota pari ad
almeno cinque volte quella ordinaria. L'ammissione
di una persona giuridica a socio sostenitore
è subordinata alla approvazione del
Consiglio Direttivo.
Sono Soci Onorari le persone fisiche che per
particolari meriti vengono proposti ed accettati a
maggioranza dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci junior i soci di età inferiore ai
15 anni, i quali sono tenuti al pagamento di una
quota ridotta rispetto alla quota ordinaria.
I Soci sono tenuti alla osservanza dello statuto e
delle decisioni degli organi dell'Associazione. La
qualifica di Socio si perde per decesso, rinuncia,
esclusione o morosità.
L'immediata esclusione del Socio può essere
deliberata a maggioranza dei presenti
dall'Assemblea, su proposta del Consiglio
Direttivo, per gravi inadempienze agli impegni
assunti nei confronti dell'Associazione, per
attività in contrasto con i fini
sociali.
I Soci sono tenuti al pagamento della quota
associativa nella misura stabilita annualmente dal
Consiglio Direttivo. I Soci non in regola con la
quota sociale per l'anno solare in corso perdono
qualsiasi diritto di elettorato attivo e passivo in
seno all'Associazione. I Soci non in regola con la
quota sociale per più di un anno perdono la
qualifica di socio.
Solo i Soci maggiorenni hanno diritto di elettorato
attivo e passivo.
art. 4 - mezzi finanziari
L'Associazione trae i mezzi per finanziare la
propria attività:
- dalle quote dei Soci;
- da donazioni, contributi e atti
di liberalità di persone fisiche e
giuridiche sia di diritto pubblico che privato;
- compensi per attività di
ricerca, studio e consulenza;
- da attività di
organizzazione di corsi, seminari, convegni e
manifestazioni.
Allo scopo di meglio conseguire le finalità
di cui all'art. 2, l'Associazione potrà
anche stipulare contratti di sponsorizzazione,
collocazione di spazi espositivi, incamerare
proventi per la vendita di pubblicazioni ed
oggettistica finalizzata a promuovere l'uso della
bicicletta.
art. 5 - organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei
Conti;
-
il Presidente Onorario;
-
i Consiglieri Onorari.
art. 6 - assemblea dei soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano
dell'Associazione, ed è composta dai Soci
fondatori, ordinari, sostenitori, onorari e
junior.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una
volta all'anno per l'approvazione del bilancio e
del programma dei lavori proposti dal Consiglio
Direttivo e per verificarne l'attuazione.
L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo ed il
Collegio dei Revisori dei conti. Per la prima volta
l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio
dei Revisori dei Conti viene effettuata dai soci
fondatori, costituitisi in Assemblea senza alcuna
limitazione in ordine alla sussistenza, o meno, in
capo agli eletti, della qualità di
socio.
Può essere convocata in via straordinaria su
iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo
o di almeno un terzo dei Soci ed è
presieduta da un Presidente nominato
dall'Assemblea. In prima convocazione l'Assemblea
è regolarmente costituita con la presenza
della metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore
dopo, è regolarmente costituita qualunque
sia il numero dei soci presenti.
L'Assemblea è convocata dal Presidente
mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno da
spedirsi almeno 15 giorni prima del giorno
stabilito per la convocazione e da apporsi nella
sede sociale.
Ogni Socio può farsi rappresentare da un
altro Socio maggiorenne con delega scritta.
Ogni Socio può rappresentare con delega
scritta fino ad un massimo di tre soci.
art. 7 - consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da un
minimo di cinque membri ad un massimo di nove
membri. Il numero dei membri del Consiglio
Direttivo viene deciso a maggioranza dall'Assemblea
prima dell'elezione dei membri del Consiglio
Direttivo. I consiglieri eletti durano in carica
due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il
Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il
Tesoriere ed è presieduto dal Presidente
stesso o dal Vice Presidente, in caso di sua
assenza. Per la prima volta il conferimento degli
incarichi nell'ambito del Consiglio Direttivo viene
deciso dai Soci fondatori, riunitisi in
Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è validamente
costituito in presenza di più della
metà dei sui membri e delibera a maggioranza
dei voti dei presenti, provvede all'amministrazione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed al
suo funzionamento, predispone il bilancio
preventivo e consuntivo, approva il regolamento
interno e le modalità di iscrizione dei
Soci, le quote annue di iscrizione, stabilisce le
modalità di utilizzo delle attrezzature e di
partecipazione alle iniziative
dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo organizza l'attività
dell'Associazione; ha il compito di determinare il
programma di lavoro dei singoli settori di
attività secondo gli indirizzi fissati
dall'Assemblea dei Soci, approva i progetti di
ricerca proposti, promuove e coordina la formazione
di gruppi di lavoro sui singoli temi tra Soci e
consulenti esterni; delibera sull'ammissione delle
persone giuridiche a Socio sostenitore e
sull'accettazione di contributi ed atti di
liberalità; delibera l'eventuale
costituzione di comitati o commissioni per
particolari problemi inerenti l'Associazione.
Il Consiglio Direttivo deve nominare i
rappresentanti della Associazione in organismi,
enti pubblici e privati ogni volta che tale
intervento sia richiesto o ritenuto utile. Il
Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al
trimestre. In caso che venga a mancare uno dei
membri del Consiglio Direttivo, per dimissioni o
per qualsiasi altro motivo, il Consiglio Direttivo
deve coprire la carica vacante cooptando, entro sei
mesi, un socio che accetti l'incarico. Il Consiglio
Direttivo decade solo nell'ipotesi in cui venga
meno, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, la
metà più uno dei Consiglieri. Il
Consiglio Direttivo ha il potere di individuare,
nell'ambito del Comune di Firenze, la sede
dell'Associazione.
Il Consigliere Onorario è nominato
dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio
Direttivo. Può presenziare alle riunioni del
Consiglio Direttivo, senza tuttavia diritto di
voto. Collabora, su richiesta del Consiglio
Direttivo, e nell'interesse dell'Associazione, in
qualsiasi ambito organizzativo. I Consiglieri
Onorari potranno essere più di uno, ma non
potranno mai superare in numero, la metà dei
membri del Consiglio Direttivo meno uno. In ogni
azione e comportamento, il Consigliere Onorario
dovrà tener conto degli interessi primari
dell'Associazione con riferimento allo Statuto.
art. 8 - il presidente
Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione
di fronte ad Enti pubblici e privati, a terzi in
genere ed in giudizio.
È investito di tutti i poteri di ordinaria
amministrazione ed esegue le deliberazioni del
Consiglio Direttivo.
Ha la facoltà di nominare avvocati e
procuratori nelle liti, nonché di delegare,
previa delibera del Consiglio Direttivo, specifiche
funzioni ad altri membri del Consiglio Direttivo o
ad altri Soci.
Il presidente convoca l'Assemblea dei Soci.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le
sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Il
Presidente in caso di urgenza può adottare
provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo
con riserva di ratifica da parte del Consiglio
stesso.
Il Presidente Onorario è nominato
dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio
Direttivo. Può presenziare alle riunioni del
Consiglio Direttivo, senza tuttavia diritto di
voto. Concorda con il Presidente interventi esterni
di rappresentanza dell'Associazione. Agisce, ed
assume impegni, su mandato del Consiglio Direttivo.
La carica di Presidente Onorario decade per
decisione personale o su richiesta del Consiglio
Direttivo. In ogni azione e comportamento, il
Presidente Onorario dovrà tener conto degli
interessi primari dell'Associazione con riferimento
allo Statuto.
art. 9 - il vice presidente
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio
Direttivo e svolge le funzioni del Presidente in
sua assenza o in caso di impedimento di
quest'ultimo.
art. 10 - il segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio
Direttivo. Assiste il Presidente ed il Consiglio
nello svolgimento delle rispettive funzioni, cura
l'esecuzione delle delibere consiliari e provvede
alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio
Direttivo e dell'Assemblea.
art. 11 - il tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio
Direttivo amministra i beni dell'Associazione ed
è responsabile della corretta tenuta dei
conti dell'Associazione.
art. 12 - il collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è
costituito da un minimo di tre ad un massimo di
cinque membri nominati dall'Assemblea e rimane in
carica tre anni, i membri del Collegio non possono
ricoprire altre cariche all'interno del Consiglio
Direttivo dell'Associazione. Il Collegio dei
Revisori dei Conti nomina al suo interno un proprio
Presidente. Il Collegio dei Revisori espleta il
controllo dei conti dell'Associazione e presenta
all'Assemblea relazione sui conti e sulla gestione
dell'Associazione; può inoltre, sia
collegialmente che individualmente, presenziare
alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza
tuttavia diritto di voto. Per la prima volta la
nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del
suo Presidente è effettuata dai Soci
Fondatori, riunitisi in Assemblea.
art. 13 - svolgimento delle attività
Le attività di studio e ricerca saranno
svolte, al fine di garantire l'autonomia della
ricerca ed il raggiungimento di obiettivi concreti
di applicazione nel campo, da gruppi di lavoro
all'uopo costituiti dal Consiglio Direttivo tra i
Soci dell'Associazione e tra professionisti e
consulenti esterni all'Associazione.
art. 14 - modifiche allo statuto
Il presente Statuto può essere modificato
dall'Assemblea dei Soci con decisione motivata a
maggioranza dei due terzi dei soci maggiorenni
presenti all'Assemblea. L'Assemblea può
votare modifiche al presente Statuto solo se dette
modifiche sono state chiaramente indicate
nell'Ordine Del Giorno dell'Assemblea inviato ai
soci unitamente alla convocazione dell'Assemblea
stessa.
art. 15 - scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione sarà
deciso dall'Assemblea a maggioranza di due terzi
dei soci maggiorenni presenti e solo nel caso che
lo scioglimento dell'Associazione sia stato
indicato nell'Ordine Del Giorno dell'Assemblea
inviato ai soci. In caso di scioglimento, il
patrimonio e la liquidità residua
sarà devoluta ad associazioni, fondazioni od
enti aventi scopi affini che saranno designati dal
Consiglio Direttivo.
Qui troverete lo
Statuto dell'ACC in formato stampabile.
N. B. In grassetto sono evidenziate le modifiche
allo Statuto presentate all'Assemblea dei Soci di
sabato, 1 Aprile 2006, e da essa approvate.
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